ECM

Il sistema ECM è lo strumento per garantire la formazione continua finalizzata a migliorare le competenze e le abilità cliniche, tecniche e manageriali e a supportare i comportamenti dei professionisti sanitari, con l’obiettivo di assicurare efficacia, appropriatezza, sicurezza ed efficienza all’assistenza prestata dal Servizio Sanitario Nazionale in favore dei cittadini.

Destinatari della Formazione Continua devono essere tutti i professionisti sanitari che direttamente operano nell’ambito della tutela della salute individuale e collettiva.

Il programma ECM prevede l’attribuzione di un numero determinato di crediti formativi per ogni area specialistica medica e per tutte le professioni sanitarie.

Ogni ostetrica può registrarsi sul sito di Co.Ge.A.P.S. per verificare la propria posizione rispetto agli obblighi formativi del triennio.


ECM – Obbligo formativo triennio 2020-2022

La Commissione nazionale per la formazione è stata ricostituita con decreto del ministro della Salute del 17 aprile 2019 per il triennio 2019-2021.

Nella seduta del 18 dicembre 2019 la commissione nazionale per la formazione continua in medicina, ha confermato che per il triennio 2020, 2021 e 2022 i professionisti sanitari dovranno acquisire un totale di 150 crediti ECM, e si ribadisce che:

  • l’acquisizione dei crediti non è più di 50 crediti ECM all’anno, bensì di 150 crediti ECM nel triennio 2020-2022, senza vincoli annuali: ciò significa che è possibile acquisire i crediti in misura variabile nel singolo anno, potenzialmente anche tutti i 150 crediti in un solo anno, anche se può essere più opportuno bilanciare la formazione durante il triennio;
  • l’acquisizione dei crediti ECM non prevede limiti circa le tipologie di corsi ECM, cioè corsi residenziali, corsi di formazione sul campo, corsi di formazione a distanza, con cui acquisirli, anche se può essere più opportuno organizzare la propria formazione bilanciando le differenti tipologie di corsi ECM;
  • rimane possibile, oltre alla partecipazione ai corsi di formazione, acquisire crediti formativi tramite altre attività, definite come “formazione individuale”, anche se più complesse, quali ad esempio:
    – pubblicazioni scientifiche e sperimentazioni cliniche
    – partecipazione a corsi di formazione all’estero
    – autoformazione tramite la lettura di riviste scientifiche, di testi scientifici e di monografie scientifiche.

I professionisti che non hanno adempiuto all’obbligo formativo dei trienni formativi 2014-2016 e 2017-2019 potranno sanare la loro posizione entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

È opportuno verificare il numero di crediti ECM sul portale Cogeaps (il Consorzio Gestione Anagrafica delle professioni sanitarie) e quanti eventualmente ne necessitino per raggiungere il valore di 150 ECM, sia nell’ultimo triennio, 2017-19, che nel penultimo, 2014-16.

Lo spostamento dei crediti ECM da un triennio all’altro dovrà avvenire presso il sito Cogeaps a cura del professionista ed è consentito fino al 31 Dicembre 2020.

ECM – Obbligo formativo triennio 2017-2019
– Completamento dell’obbligo formativo del triennio 2014-2016 –

La Commissione ECM nel corso della riunione del 4 novembre 2016 ha deliberato il nuovo obbligo formativo ECM per il triennio 2017-2019 (All. n. 1) ed ha approvato la nuova delibera per l’implementazione del Dossier Formativo, valida per il triennio formativo 2017-2019, rivolta a tutti i professionisti sanitari, alle Aziende sanitarie pubbliche e private, agli Ordini, ai Collegi e alle rispettive Federazioni nazionali, agli Organismi maggiormente rappresentativi delle professioni sanitarie di cui al Decreto Direttoriale del Direttore delle Professioni Sanitarie del Ministero della Salute del 30 Luglio 2013 e successive modificazioni e integrazioni, che possono accedere alla costruzione del dossier (Ali. n. 2).

La medesima Commissione, nel corso della riunione del 13 dicembre 2016, ha inoltre approvato la nuova delibera per i “Criteri per l’assegnazione dei crediti alle attività ECM” che sostituisce la precedente regolamentazione (All. n. 3) e ha deliberato di consentire ai professionisti sanitari di completare il conseguimento dei crediti formativi relativi al triennio 2014-2016 entro il prossimo 31 dicembre 2017, nella misura massima del cinquanta per cento del proprio obbligo formativo, al netto di esoneri, esenzioni ed eventuali altre riduzioni. I crediti acquisiti nel 2017, quale recupero del debito formativo del triennio 2014-2016, non saranno computati ai fini del soddisfacimento dell’obbliqo formativo relativo al triennio 2017-2019.

Con riferimento alla delibera della CNFC in materia di crediti formativi ECM l’art. 1 recante “Obbligo formativo triennio 2017-2019″ prevede che:

“1.l’obbligo formativo per il triennio 2017-2019 è pari a 150 crediti formativi fatte salve le decisioni della Commissione nazionale per la formazione, determina della CNFC del 10 ottobre 2014).

3.1 professionisti sanitari che nel precedente triennio (2014-2016) hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 121 e 150 hanno diritto alla riduzione di 30 crediti dell’obbligo formativo nel triennio 2017 -2019. Coloro che hanno acquisito un numero di crediti compreso tra 80 e 120 hanno diritto alla riduzione di 15 crediti”.

Si rileva inoltre che all’art.   2 (Certificazione per il triennio 2017-2019) si prevede che il professionista sanitario possa richiedere al proprio Ordine provinciale l’attestato di partecipazione al programma ECM, contenente il numero di crediti conseguiti e il certificato di completo soddisfacimento dell’obbligo formativo nel caso in cui abbia acquisito i crediti previsti nel triennio nel rispetto delle norme e dei vincoli definiti dalla Commissione Nazionale per la formazione continua.


Riduzione di un terzo dell’obbligo formativo 2020/2022 per tutti i professionisti sanitari 

Circolare FNOPO 55.2022

Allegato 1


Modifica del periodo di acquisizione dei crediti formativi ECM da triennio 2020-2022 a quadriennio 2020-2023

La Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO) comunica che è stato pubblicato in G.U. n.303 del 29-12-2022 il DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198 che reca “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” che all’art.4 comma 5 prevede la modifica dell’articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34 recante “Disposizioni in materia di formazione continua in medicina” convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, modificando le parole «triennio 2020-2022» in «quadriennio 2020-2023»

Ne risulta pertanto la seguente nuova formulazione dell’art.5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34:
“1. I crediti formativi del quadriennio 2020-2023, da acquisire, ai sensi dell’articolo 16-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e dell’articolo 2, commi da 357 a 360, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, attraverso l’attività di formazione continua in medicina, si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell’emergenza derivante dal COVID-19”.

Il decreto-legge n. 198/2022 ha dunque esteso, per gli aventi diritto, l’esenzione di 1/3 dei crediti formativi acquisiti anche all’anno 2023, ed ha esteso di fatto il termine ultimo di acquisizione dei crediti formativi al 31 dicembre 2023 per completare il quadriennio ECM 2020-2023.

Circolare FNOPO 1.2023